Comunicato Stampa - Contributo Autorità 2017: bene differenziare le aliquote contributive agli operatori di libero mercato (con bassi rapporti tra margini e fatturato), ma l’aumento minimo di quasi il 18% per tutti è grave e insostenibile
Date: 18 September 2017
COMUNICATO STAMPA
Contributo Autorità 2017: bene differenziare le aliquote contributive agli operatori di libero mercato (con bassi rapporti tra margini e fatturato), ma l’aumento minimo di quasi il 18% per tutti è grave e insostenibile
In concomitanza con la scadenza annuale relativa ai contributi per il funzionamento dell’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riteniamo utile ricordarne nuovamente alcune significative criticità. Riteniamo importante ricordare la questione innanzitutto in quanto per il 2017 si è registrato un rilevante incremento (del 18% circa) dell’aliquota di calcolo del contributo obbligatorio per il funzionamento dell’Autorità.
La normativa primaria (Leggi 481/1995 e 266/2005) come noto prevede che il contributo sia calcolato in base ai ricavi maturati dagli operatori nei settori di competenza dell’Autorità. Se basato sui soli ricavi lordi, un tale contributo impatta però di fatto in modo assai più rilevante sugli esercenti l’attività di vendita (finale e all’ingrosso/trading, cioè le tipiche attività dei nostri associati) rispetto per esempio ai gestori di infrastrutture regolate (trasportatori, distributori…).
Riteniamo in tal senso indispensabile ricordare ancora una volta come il fatturato degli esercenti la vendita di energia e/o gas sia costituito in gran parte da “oneri passanti” ovvero componenti tariffarie, imposte e oneri che tali esercenti incassano per tutto il sistema e che versano ai soggetti della filiera a monte. Pertanto tutte le voci “passanti” della bolletta non rappresentano
in alcun modo il valore o l’entità del business degli esercenti la vendita. I ricavi e gli utili di propria diretta competenza sono semmai al contrario una percentuale molto esigua del loro fatturato totale.
Riteniamo inoltre doveroso ricordare ancora una volta come attualmente il contributo si applichi a livello di singola entità giuridica, cosa che nei gruppi verticalmente integrati comporta giocoforza l’applicazione ripetuta dell’aliquota anche alle transazioni infragruppo, con un conteggio fatalmente gonfiato dei volumi di attività.
Riteniamo quindi sempre più opportuna ed urgente una modifica che renda finalmente più equo il meccanismo di calcolo del contributo, quantomeno neutralizzando dall’attuale base imponibile tutti gli oneri passanti e le transazioni infragruppo (per esempio basandosi direttamente sui bilanci consolidati).
In attesa di una più completa revisione, la Delibera 384/2017 ha quindi fatto un primo positivo piccolo passo in avanti, differenziando lievemente l’aliquota tra soggetti di mercato e soggetti regolati. Riteniamo però questo passo avanti ancora troppo esiguo per poter bilanciare le gravi problematiche che ancora una volta evidenziamo.
Milano, 18 settembre 2017